N.2/2020 - Astensione dal lavoro per maternità esclusivamente dopo il parto

  • 07/01/2020

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato il Testo Unico delle disposizioni a sostegno della maternità e della paternità, riconoscendo alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente aziendale attestino l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

Documentazione sanitaria

Per poter esercitare la facoltà occorre l’attestazione del medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e, ove presente, del medico competente aziendale che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino al parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta, da acquisirsi da parte della lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza. Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto sono idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi 5 mesi.

Le predette attestazioni devono essere prodotte al datore di lavoro e all’Inps entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità). Se prodotte all’Inps oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza.

Durante la fruizione della flessibilità è possibile prolungare ulteriormente la propria attività lavorativa utilizzando la facoltà di fruire della maternità dopo il parto.

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