N.11/2020 – Indennità Inps a sostegno del reddito

  • 29/03/2020

Indennità a favore di liberi professionisti, co.co.co, autonomi.

Tra le misure a sostegno del lavoro, varate dal Governo e contenute nel D.L. n.18/2020, è stata riconosciuta, per il corrente mese di marzo, un’indennità economica di € 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale, ai seguenti soggetti:

  • Art. 27 – Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23/02/2020 iscritti alla Gestione Separata;
  • Art. 27 - Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) con rapporto attivo al 23/02/2020 e iscritti alla gestione separata;
  • Art. 28 – Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti;
  • Art. 29 – Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 01 gennaio 2019 al 17 marzo 2020, non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
  • Art. 30 – Lavoratori del settore agricolo a tempo determinato;
  • Art. 38 – Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità, queste categorie di lavoratori:

  • Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico;
  • Non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

I professionisti iscritti a casse private non rientrano tra i beneficiari di questo strumento ma bensì nelle disposizioni dell’art.44 D.L. n.18/2020 – Fondo per reddito di ultima istanza.

Per ottenere l’indennità occorre farne richiesta in via telematica all’Inps.

L’istituto con proprio messaggio del 26 marzo 2020 n.1381, qui scaricabile, ha fornito le indicazioni.........

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