Al fine di sostenere le famiglie ed i lavoratori nell’affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL n. 18/2020 incrementa, momentaneamente, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui alla Legge n. 104/1992.
Più precisamente:
- il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui al citato articolo 33 (pari a 3);
- è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive);
- da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.
Preme evidenziare che l’incremento è pari a 12 giorni complessivi, non per ciascuna mensilità (marzo e aprile 2020).
Di conseguenza, ad un lavoratore che ha diritto ai benefici di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, spettano:
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di marzo 2020;
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di aprile 2020;
- ulteriori 12 giornate (introdotte dal DL in esame).
In totale, pertanto, il suddetto lavoratore può godere di 18 giorni di permesso retribuito, utilizzabili tra marzo e aprile 2020.
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