N. 17/2022 - Esenzione fino a 600,00€ per i fringe benefit nell'anno 2022

  • 11/11/2022

Con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art.51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600,00.

In via generale, al comma 3 dell’art. 51 è prevista l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Il limite di esenzione di € 258,23 trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al predetto limite di esenzione:

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