Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il DM del 2 settembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 237 del 04 ottobre 2021, “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008“.
PIANO DI EMERGENZA - QUANDO È OBBLIGATORIO
Una delle principali novità riguarda la redazione del piano di emergenza: il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure per la gestione della sicurezza in caso di incendio, in relazione ai rischi presenti sul luogo di lavoro. Il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:
• luoghi di lavoro con almeno 10 impiegati;
• luoghi di lavoro soggetti ai controlli dei vigili del fuoco;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico nei quali si registra la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
In relazione a quanto sopra sarà necessario programmare ed effettuare un numero adeguato di prove d’evacuazione l’anno.
Per i luoghi che non rientrano nei punti suddetti, non vige l’obbligo di redazione del piano di emergenza, ma risulta comunque necessario adottare procedure organizzative al fine di gestire eventuali situazioni di emergenza, da riportare nell’apposito DVR.
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