La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina relativa alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto e all’adesione alla previdenza complementare.
Le nuove disposizioni riguardano i rapporti di lavoro subordinato del settore privato instaurati a decorrere dal 1° luglio 2026.
Il quadro normativo di riferimento
Il Trattamento di Fine Rapporto, o TFR, è una quota della retribuzione che il datore di lavoro accantona annualmente e che, di regola, viene corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore può tuttavia scegliere di destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare, finalizzata alla costituzione di una pensione integrativa.
La disciplina prevista dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ha tradizionalmente affidato al lavoratore la scelta relativa alla destinazione del TFR, riconoscendogli un termine di sei mesi dall’assunzione per decidere tra:
- il mantenimento del TFR in azienda o, ricorrendone i presupposti, presso il Fondo di Tesoreria INPS;
- il conferimento a una forma pensionistica complementare.
In mancanza di una scelta espressa, il sistema previgente prevedeva il conferimento tacito al fondo pensione del solo TFR maturando.
La Legge di Bilancio 2026 modifica tale impostazione introducendo, per le nuove assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026, il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare.
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